STATUTO “ASSOCIAZIONE SOLIDALE AS.SO.”
Art. 1 Costituzione, denominazione e sede.
1) È costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991, l’organizzazione femminile di volontariato denominata “Associazione Solidale” “AS.SO.” con sede legale presso l’abitazione della Presidente in carica, nel Comune di Torino Via Petitti, 2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
2) La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 15 dello statuto.
3) L’Associazione può aprire uffici operativi, sezioni locali, dipendenti dalla sede legale, sedi autonome, sul territorio nazionale e internazionale.
4) L’Associazione può aderire ad altre associazioni, coordinamenti e/o federazioni utili al perseguimento degli scopi sociali.
Art. 2 Scopi e finalità.
1) L’associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Ispirandosi ai principi della solidarietà sociale si prefigge lo scopo di promuovere percorsi di educazione non formale finalizzata ad accompagnare all’autonomia sociale le donne, in particolare quelle delle fasce più deboli in riferimento alle condizioni economiche, geografiche, fisiche e/o intellettive che hanno maggiori difficoltà all’inserimento. Con lo scopo di prevenire o contrastare situazioni di malessere e disagio sociale, l’Associazione intende porre particolare attenzione:
- al sostegno dato alle donne, con particolare attenzione alle fasce minorili;
- alle giovani donne, che nell’attuale società contemporanea, hanno difficoltà a raggiungere l’autonomia.
L’Associazione svolge attività a favore dei giovani in base alla L.R. 16/95.
- a tutte le donne con problematiche di integrazione nel mondo del lavoro e della società in generale.
- alle donne che pur inserite nel mondo del lavoro e della società affrontano quotidianamente problematiche di cura parentali nei confronti di figli e genitori.
Art. 3 Attività.
1) Per la realizzazione dello scopo di cui all’art.2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione intende in modo particolare promuovere: - informazione facilitata sulle possibilità di inserimento lavorativo e sociale;
- educazione non formale finalizzata alla valorizzazione delle attitudini, delle qualifiche personali e delle culture d’origine;
- tavole rotonde, convegni, stage, conferenze, mostre, concorsi, sulle tematiche e sui settori di interesse;
- attività editoriale inerente lo scopo sociale: collegamenti, ricerca, progettazione in collaborazione con Associazioni, Enti Pubblici o Privati a livello locale, nazionale e internazionale.
2) Le attività, di cui al comma precedente, sono svolte dall’Associazione nell’ambito del territorio della Regione Piemonte, prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati in modo personale, spontaneo e gratuito.
3) L’attività delle aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Alle aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
4) È vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse. È fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5) L’Associazione, in casi di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta.
Art. 4 Patrimonio e risorse economiche.
1) Il patrimonio dell’Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione;
c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2) L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative e contributi delle aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) Contributi di organismi internazionali.
3) L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro il mese di giugno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 10 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associata.
4) È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
5) È fatto divieto di dividere tra le associate, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.
Art. 5 Associate.
1) Il numero delle associate è illimitato. Sono associate le fondatrici e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. Le associate non possono richiedere la restituzione delle quote associative e dei contributi versati all’Associazione.
Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione delle socie.
1) L’ammissione ad associata, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte delle interessate che hanno raggiunto la maggiore età.
2) Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione delle nuove aderenti nel libro degli associati dopo che le stesse avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea La qualità di socia è intrasmissibile per atto tra vivi.
3) Sull’eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.
4) Il ricorso delle socie all’assemblea è ammesso entro 10 gg. dal ricevimento della relativa lettera.
5) La qualità di associata si perde:
a) per recesso che deve essere comunicato per iscritto all’associazione;
b) per morosità dal mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 gg. dall’eventuale sollecito scritto;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
6) L’esclusione delle socie è deliberata dall’Assemblea delle associate su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’associata gli addebiti che le vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L’associata receduta, decaduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.
7) Il recesso da parte delle associate deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
8) La perdita della qualifica di associata comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
Art. 7 Doveri e diritti delle associate.
1) Tutte le socie godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
a) le socie hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere elette negli stess;
- di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
b) le socie sono obbligate:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;
- al pagamento, nei termini, della quota associativa annualmente stabilita dall’Assemblea delle socie. La quota associative è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
Art. 8 Organi dell’Associazione.
1) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea delle associate;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Presidente.
Art. 9 L’Assemblea delle Socie.
1) L’Assemblea delle socie, organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutte le associate.
2) Ciascuna associata dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altra associata, conferendo alla stessa delega scritta. Ogni associata non può ricevere più di due deleghe.
3) L’Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o dalla consigliera più anziana di età. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere una segretaria.
4) L’Assemblea si riunisce su convocazione della Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) delle associate aventi diritto di voto.
5) La convocazione è inoltrata per iscritto con 10 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Questa ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
6) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
7) Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti le socie anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
8) L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 10 Assemblea ordinaria delle Socie.
1) L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza delle iscritte aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate intervenute o rappresentate. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2) Le deliberazione dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza delle associate presenti o rappresentate.
3) L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro il mese di aprile.
4) L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra le socie le componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria delle non elette;
- approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull’esclusione delle socie;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa.
5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura della segretaria.
Art. 11 Assemblea straordinaria delle Socie.
1) La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli art. 9 e 10.
2) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dalla Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dalla Vicepresidente e in assenza di entrambe da altro membro del Consiglio direttivo eletta dalle presenti.
3) L’assemblea straordinaria delle socie approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o della statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti delle socie e con decisione deliberata a maggioranza delle presenti.
Art. 12 Consiglio Direttivo.
1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consigliere che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessuna socia sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche per il parziale o totale rinnovo del Direttivo: l’Assemblea può rieleggere le componenti uscenti.
2) L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consigliere che dovrà essere eletto all’interno del Consiglio Direttivo.
3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, la Presidente, la Vicepresidente, la Tesoriera, la Segretaria.
4) La Tesoriera cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del Patrimonio dell’Associazione, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatole dal Consiglio Direttivo.
5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco delle non elette: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Qualora si verificasse la situazione di parità fra due o più associate nella posizione di “prima tra le non elette” entrerà in carica la più anziana di età.
6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Alle Consigliere possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.
8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all’assemblea le proposte di esclusione delle socie;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per le associate e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, ai quali partecipano le associate con l’eventuale presenza di esperti esterni, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o in caso di sua assenza dalla Vicepresidente e in assenza di entrambe dal membro più anziano di età del consiglio direttivo.
10) Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta la Presidente, o in sua vece la vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi delle componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza delle intervenute.
11) La convocazione è inoltrata per iscritto o e-mail con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, data e ora della riunione In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.
12) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura della Segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza delle presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
Art. 13 Presidente.
1) la Presidente, eletta dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati consecutivi.
2) La presidente è responsabile della rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo,del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea delle Socie.
3) In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vicepresidente o, in assenza di quest’ultima, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
4) La Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti della Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art.14 Sostenitori.
1) Sono le persone fisiche o Enti o Organizzazioni che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione, non si impegnano operativamente a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione ma contribuiscono al suo sostegno.
2) I sostenitori possono partecipare a livello consultivo alle Assemblee dell’Associazione. I sostenitori non sono associati dell’Associazione, non votano e non possono accedere alle cariche sociali.
Art. 15 Scioglimento.
1) L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti delle socie aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2) È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.
Art. 16 Norma finale.
1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.